Accordo

Art. 10

Riconoscimento di Licenze e Certificati

In vigore dal 6 lug 1999
Riconoscimento di Licenze e Certificati 1. Certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validità, nel limite delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo territorio, i certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-10

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