Accordo
Art. 10
Riconoscimento di Licenze e Certificati
In vigore dal 6 lug 1999
Riconoscimento di Licenze e Certificati
1. Certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e
licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validità, nel limite
delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo,
essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di
riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo
territorio, i certificati di aeronavigabilità, brevetti di
attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri
cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-10