Accordo

Art. 13

Vendite del trasporto e Trasferimento dei proventi

In vigore dal 6 lug 1999
Vendite del trasporto e Trasferimento dei proventi 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte Contraente sulla base di reciprocità il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in divise convertibili i servizi di trasporto aereo, ivi inclusi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, sia direttamente sia tramite agenti. 2. L'impresa designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero senza nessun ritardo o limitazione le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta ivi compresi gli interessi bancari correlati 3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà all'impresa designata dell'altra parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in divise liberamente convertibili in un termine massimo di quarantacinque giorni dalla data della richiesta. A detti trasferimenti dovrà essere applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi soltanto sulla base di stretta reciprocità. Se una Parte Contraente impone limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima avrà titolo a sospendere l'esercizio da parte della compagnia designata della prima Parte Contraente dei diritti specificati nei paragrafi 2. e 3. di questo Articolo. 5. Qualora il sistema di pagamento tra te Parti Contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, questo accordo sarà applicato.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-13

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