Accordo

Art. 16

Adattamento alle Convenzioni Multilaterali

In vigore dal 6 lug 1999
Adattamento alle Convenzioni Multilaterali Nell'eventualità della conclusione di una Convenzione o Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-16

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