Art. 1
In vigore dal 6 lug 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.
Storico versioni
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