Accordo
Art. 17
Fornitura di Statistiche
In vigore dal 6 lug 1999
Fornitura di Statistiche
Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni similari rela- tive al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie designate, per/dal territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-17