Accordo

Art. 17

Fornitura di Statistiche

In vigore dal 6 lug 1999
Fornitura di Statistiche Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni similari rela- tive al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie designate, per/dal territorio dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-17

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