Accordo
Art. 15
Risoluzione di Controversie
In vigore dal 6 lug 1999
Risoluzione di Controversie
1. Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le
Parti Contraenti dovranno in prima istanza cercare di
risolverla per mezzo di negoziati.
2. Se le Parti Contraenti non riuscissero mediante negoziati a
raggiungere una soluzione, potranno accordarsi per sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi; qualora non riescano ad accordarsi neppure su questo, la controversia sarà, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta alla
decisione di un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da
ciascuna Parte Contraente e il terzo da eleggersi dai due
arbitri così nominati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di
ricezione da parte dell'altra di una notifica per mezzo dei
canali diplomatici della richiesta di arbitrato della
controversia da parte di un tale tribunale, ed il terzo arbitro
sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta
giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a
nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo
arbitro non è nominato entro il periodo specificato, il
Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale
dell'Aviazione Civile su richiesta dell'una o dell'altra Parte
Contraente, può nominare un arbitro o più arbitri come il caso richiede. In tale caso il terzo arbitro dovrà essere un
cittadino di un terzo Stato e fungerà come Presidente del
tribunale arbitrale.
3. Le Parti Contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione
emenata in base al paragrafo 2. di questo articolo.
4. Nessuna controversia concernente qualsiasi tipo di imposta
doganale ed ogni altro onere fiscale sarà comunque sottoposta
alla procedura del tribunale previsto al paragrafo 2. del
presente articolo.
5. Nel caso in cui una Parte Contraente non si conformasse alla
decisione presa secondo le disposizioni del paragrafo 2 del
presente Articolo, l'altra Parte Contraente potrà limitare,
sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi che essa ha
garantito in base al presente Accordo alla Parte Contraente in
difetto.
6. Ciascuna Parte Contraente sopporterà le spese e la
remunerazione del proprio arbitro; il compenso del terzo arbitro e le spese necessarie per esso come anche quelle dovute al
funzionamento del collegio arbitrale dovranno essere egualmente
divise tre le Parti Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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