Accordo

Art. 15

Risoluzione di Controversie

In vigore dal 6 lug 1999
Risoluzione di Controversie 1. Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in prima istanza cercare di risolverla per mezzo di negoziati. 2. Se le Parti Contraenti non riuscissero mediante negoziati a raggiungere una soluzione, potranno accordarsi per sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi; qualora non riescano ad accordarsi neppure su questo, la controversia sarà, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna Parte Contraente e il terzo da eleggersi dai due arbitri così nominati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di una notifica per mezzo dei canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da parte di un tale tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, può nominare un arbitro o più arbitri come il caso richiede. In tale caso il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di un terzo Stato e fungerà come Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti Contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione emenata in base al paragrafo 2. di questo articolo. 4. Nessuna controversia concernente qualsiasi tipo di imposta doganale ed ogni altro onere fiscale sarà comunque sottoposta alla procedura del tribunale previsto al paragrafo 2. del presente articolo. 5. Nel caso in cui una Parte Contraente non si conformasse alla decisione presa secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, l'altra Parte Contraente potrà limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi che essa ha garantito in base al presente Accordo alla Parte Contraente in difetto. 6. Ciascuna Parte Contraente sopporterà le spese e la remunerazione del proprio arbitro; il compenso del terzo arbitro e le spese necessarie per esso come anche quelle dovute al funzionamento del collegio arbitrale dovranno essere egualmente divise tre le Parti Contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo