Accordo
Art. 11
Rappresentanza delle Compagnie
In vigore dal 6 lug 1999
Rappresentanza delle Compagnie
1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia dell'altra
Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di
mantenere nei punti specificati di una rotta stabilita sul
proprio territorio, uffici e personale amministrativo,
commerciale e tecnico, scelto tra cittadini di ciascuna o di
entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le
esigenze della compagnia designata.
2. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sarà permesso subordinatamente ll'approvazione delle Autorità competenti.
3. Tutto il personale sopra citato sarà soggetto alle leggi
relative all'ammissione ed alla permanenza sul territorio
dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, regolamenti e
disposizioni amministrative che si applicano in quel territorio.
4. Il numero di tale personale, stabilito da un accordo fra le
compagnie designate, sarà sottoposto per l'approvazione alle
competenti Autorità delle due Parti Contraenti.
5. Ciascuna Parte Contraente fornirà ogni assistenza e
facilitazione necessarie ai citati uffici e personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-11