Accordo
Art. 13
13 / 20Vendite del trasporto e Trasferimento dei proventi
In vigore dal 6 lug 1999
Vendite del trasporto e Trasferimento dei proventi
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'impresa designata
dall'altra Parte Contraente sulla base di reciprocità il
diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in divise convertibili i servizi di trasporto aereo, ivi inclusi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie
aeree, sia direttamente sia tramite agenti.
2. L'impresa designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero senza nessun ritardo o
limitazione le eccedenze degli introiti al netto delle spese
provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e
posta ivi compresi gli interessi bancari correlati
3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà all'impresa designata
dell'altra parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in divise liberamente convertibili in un termine massimo di
quarantacinque giorni dalla data della richiesta. A detti
trasferimenti dovrà essere applicato il tasso di cambio in
vigore alla data della vendita.
4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno
concessi soltanto sulla base di stretta reciprocità. Se una
Parte Contraente impone limitazioni o ritardi sui trasferimenti
della compagnia designata dall'altra Parte Contraente,
quest'ultima avrà titolo a sospendere l'esercizio da parte
della compagnia designata della prima Parte Contraente dei
diritti specificati nei paragrafi 2. e 3. di questo Articolo.
5. Qualora il sistema di pagamento tra te Parti Contraenti sia
disciplinato da un accordo speciale, questo accordo sarà
applicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-13