Art. 3 · Concessione dei Diritti
Accordo

Art. 3

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Concessione dei Diritti

In vigore dal 6 lug 1999
Concessione dei Diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed effettuare i servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegata a questo Accordo (d'ora in avanti chiamati "i servizi concordati" e le "rotte specificate"). 2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi: a) sorvolare, senza atterrare, il territorio dell'altra Parte Contraente; b) atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali sul territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati verso altri punti così specificati. 3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere interpretato in modo da conferire alla compagnia designata da una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta contro remunerazione o noleggio destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-3