Accordo
Art. 8
8 / 20Tariffe
In vigore dal 6 lug 1999
Tariffe
1. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte
Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra
Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il
costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe
delle altre compagnie.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo
dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le
compagnie designate da ciascuna Parte Contraente.
3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità
aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno
quarantacinque giorni prima della data proposta per
l'introduzione. in casi particolari tale periodo può essere
abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorità.
4. Tale approvazione può essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorità aeronautiche abbia espresso disapprovazione
entro trenta giorni dalla data di presentazione,
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la tariffa
deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito
ridotto, come stabilito nel paragrafo 3, le Autorità
aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la
notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta giorni.
5. Se una tariffa non può essere concordata conformemente al
paragrafo 1 del presente accordo o se, durante il periodo
previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorità
aeronautica notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 2 del
presente Articolo, le Autorità aeronautiche di entrambe le
Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorità
aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui avviso possa essere ritenuto utile, si adopereranno per determinare la tariffa di
comune accordo.
6. Se le Autorità Aeronautiche non si accordano su una tariffa
loro sottomessa secondo le disposizioni del paragrafo 3 del
presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una tariffa
secondo le disposizioni del presente Articolo, la controversia sarà definita in conformità alle previsioni dell'
del presente Accordo.
7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del
presente Articolo rimarrà in vigore finché subentri una nuova
tariffa.
8. Nessuna tariffa entrerà in vigore a meno che le Autorità
Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti abbiano approvata
la stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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