Accordo
Art. 48
Diritti e doveri degli ex membri
In vigore dal 13 mar 1999
. Diritti e doveri degli ex membri
(a) Dopo che abbia cessato di essere membro, un ex membro rimane responsabile per tutte le sue obbligazioni, comprese quelle accessorie, derivanti dal presente Accordo, che fossero diventate effettive prima della cessazione dello stato di membro.
(b) Fermo restando quanto previsto dal paragrafo (a) del presente Articolo, la Banca può stipulare un accordo con tale ex membro per l'appianamento delle rispettive richieste e obbligazioni. Qualsiasi accordo di tal tipo deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-48