Accordo

Art. 43

Dispute che coinvolgono la Banca e relative al ritiro o alla sospensione

In vigore dal 13 mar 1999
. Dispute che coinvolgono la Banca e relative al ritiro o alla sospensione Fermo restando norme dell' del presente Accordo, qualsiasi controversia tra la Banca e un membro o ex membro che si è ritirato o è stato sospeso, viene risolta secondo la procedura esposta nell'Allegato A del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-43

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