Accordo
Art. 46
Ritiro
In vigore dal 13 mar 1999
. Ritiro
Qualsiasi membro può, dopo la scadenza dei tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento, dandone notifica scritta alla Banca1 presso la sua sede principale. Il ritiro diventa effettivo novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte della Banca. Il membro può revocare tale notifica, purchè non sia divenuta effettiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-46