Accordo
Art. 41
Rinuncie
In vigore dal 13 mar 1999
. Rinuncie
Le immunità, le esenzioni e i privilegi previsti in questo Capitolo sono accordati nell'interesse della Banca e vi si può rinunciare, nella misura in cui e alle condizioni che la Banca vorrà stabilire, nei casi in cui una tale rinuncia non pregiudichi i suoi interessi.
Il Presidente rinuncia all'immunità relativa a qualsiasi funzionario, impiegato o esperto della Banca, nei casi in cui a suo avviso, l'immunità impedisca il corso della giustizia e quando ad essa si possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze e alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto e il dovere di rinunciare a qualsiasi immunità, privilegio o esenzione relativi al Presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-41