Accordo

Art. 45

Procedura

In vigore dal 13 mar 1999
. Procedura Ogni proposta di modifica del presente Accordo, compresi il Prospetto e l'Allegato, da parte di un membro, o di un Governatore o di un Amministratore, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione che sottopone la proposta all'esame del Consiglio di Amministrazione. Se la modifica proposta è raccomandata dal Consiglio di Amministrazione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Governatori. Quando una modifica è stata approvata regolarmente dal Consiglio dei Governatori, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. Gli emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo la data della comunicazione formale a meno che il Consiglio dei Governatori non indichi una data diversa.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-45

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