Accordo
Art. 47
Sospensione dei membri
In vigore dal 13 mar 1999
. Sospensione dei membri
(a) Se un membro non adempie ad uno qualsiasi dei doveri previsti dal presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può sospenderlo.
(b) Durante la sospensione, un membro non ha alcun diritto, ai sensi dei presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro e altri diritti previsti nel presente Capitolo e nel Capitolo IX del presente Accordo, ma rimane soggetto a tutti i suoi obblighi.
(c) Il membro sospeso cessa automaticamente di essere membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori decida di estendere il periodo di sospensione o reintegri il membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-47