Accordo
Art. 52
Definizioni.
In vigore dal 13 mar 1999
. Definizioni.
a)Diritto di prelazione indica la ragionevole possibilità per un membro di sottoscrivere, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio dei Governatori, una porzione dell'aumento del capitale equivalente alla proporzione tra la propria quota di capitale sottoscritto ed il capitale totale sottoscritto al momento immediatamente precedente tale aumento.
b) Maggioranza speciale significa un voto affermativo espresso dai detentori dell'80% del potere di voto totale.
c) Risorse del capitale ordinario della Banca comprendono:
i) capitale autorizzato della Banca, incluse sia le quote delle azioni da versare sia quelle a chiamata;
ii) i fondi raccolti con le operazioni di provvista della Banca in virtù dei poteri conferiti dal paragrafo a) dell' del presente Accordo;
iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari, effettuati con o basati sulle risorse indicate ai punti i) e ii) del presente paragrafo;
iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, ed il reddito derivante da garanzie, costituiti da o basati sulle risorse indicate ai punti i), ii) e iii) del presente paragrafo; e
v) ogni altro fondo o utili conseguiti dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei suoi Fondi Speciali di cui al paragrafo d) del presente articolo.
d) Risorse dei Fondi Speciali si riferisce alle risorse di qualunque Fondo Speciale e comprende:
i) i fondi accettati dalla Banca per essere inclusi in un qualsiasi Fondo Speciale;
ii) i fondi derivanti dal rimborso di prestiti o garanzie, e i proventi d'investimenti azionari, finanziati con risorse di un qualsiasi Fondo Speciale i quali, secondo l'accordo che regola tale Fondo Speciale, sono ricevuti da tale Fondo Speciale; e
iii) l'utile derivante dall'investimento delle risorse dei Fondi Speciali, o dalle operazioni di qualunque Fondo Speciale.
Storico versioni
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