Accordo

Art. 53

Firma, ratifica, accettazione o approvazione ed entrata in vigore.

In vigore dal 13 mar 1999
. Firma, ratifica, accettazione o approvazione ed entrata in vigore. a) Il presente Accordo rimane aperto alla firma presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, per o per conto di tutti i membri eventuali i cui nomi sono elencati nel Prospetto A del presente Accordo, e resta soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari, in conformità con le loro rispettive procedure. b) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo ed i successivi emendamenti sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che agisce quale depositario del presente Accordo (in seguito denominato il «Depositario»). Il Depositario trasmette le copie autenticate del presente Accordo a ciascun firmatario, e notifica ai firmatari il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e le rispettive date, e la data in cui il presente Accordo entra in vigore. c) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 65% delle sottoscrizioni totali elencate nel Prospetto A del presente Accordo. d) Per ogni membro eventuale che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo che il presente Accordo sia entrato in vigore, il presente Accordo entra in vigore alla data di tale deposito. e) Qualora il presente Accordo non entrasse in vigore entro due anni dall'apertura alla firma, il Depositario convocherà una Conferenza delle parti interessate per determinare le azioni future.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-53

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