Accordo

Art. 49

Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione delle attività

In vigore dal 13 mar 1999
. Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione delle attività (a) Il Consiglio dei Governatori intraprenderà una revisione approfondita delle operazioni della Banca nel decimo anno dalla riunione inaugurale. (b) A seguito di tale revisione o in altri momenti. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può porre termine alle operazioni della Banca. (c) Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può vendere tutte o sostanzialmente tutte le attività della Banca, compreso il portafoglio di prestiti della Banca, a condizione che, prima di tale vendita, siano attuate disposizioni per saldare o prendere provvedimenti in merito a tutti i debiti verso i creditori e detentori di garanzie.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-49

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