Accordo
Art. 49
Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione delle attività
In vigore dal 13 mar 1999
. Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione
delle attività
(a) Il Consiglio dei Governatori intraprenderà una revisione approfondita delle operazioni della Banca nel decimo anno dalla riunione inaugurale.
(b) A seguito di tale revisione o in altri momenti. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può porre termine alle operazioni della Banca.
(c) Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, può vendere tutte o sostanzialmente tutte le attività della Banca, compreso il portafoglio di prestiti della Banca, a condizione che, prima di tale vendita, siano attuate disposizioni per saldare o prendere provvedimenti in merito a tutti i debiti verso i creditori e detentori di garanzie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-49