Accordo

Art. 50

Tutela dei creditori e altri alla cessazione

In vigore dal 13 mar 1999
. Tutela dei creditori e altri alla cessazione Alla cessazione delle operazioni della Banca: (a) la Banca termina immediatamente tutte le attività, salvo quelle inerenti l'ordinaria realizzazione, conservazione e preservazione delle sue attività e al regolamento delle sue obbligazioni; (b) la responsabilità di tutti i membri per le sottoscrizioni al capitale della Banca continua finché tutti i titoli dei creditori e detentori di garanzie siano stati rimborsati; e (c) la Banca prende immediate e appropriate misure per rimborsare o prendere provvedimenti rispetto a tutti i debiti nei confronti dei creditori e detentori di garanzie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo