Accordo
Art. 50
Tutela dei creditori e altri alla cessazione
In vigore dal 13 mar 1999
. Tutela dei creditori e altri alla cessazione
Alla cessazione delle operazioni della Banca:
(a) la Banca termina immediatamente tutte le attività, salvo quelle inerenti l'ordinaria realizzazione, conservazione e preservazione delle sue attività e al regolamento delle sue obbligazioni;
(b) la responsabilità di tutti i membri per le sottoscrizioni al capitale della Banca continua finché tutti i titoli dei creditori e detentori di garanzie siano stati rimborsati; e
(c) la Banca prende immediate e appropriate misure per rimborsare o prendere provvedimenti rispetto a tutti i debiti nei confronti dei creditori e detentori di garanzie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-50