Accordo

Art. 51

Distribuzione ai membri

In vigore dal 13 mar 1999
. Distribuzione ai membri (a) Dopo che la Banca abbia deciso in conformità con il paragrafo (b) dell' e si sia conformata ai paragrafi (a) e (c) dell' del presente Accordo, o abbia venduto tutte o sostanzialmente tutte le attività della Banca ai sensi del paragrafo (c) dell' del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori potrà decidere, a maggioranza speciale, di effettuare una distribuzione ai membri in proporzione alla quota di ciascun membro nel capitale sottoscritto. Nessun membro ha diritto alla sua quota nelle attività della Banca finché non abbia saldato tutti gli obblighi in sospeso verso la Banca. Le quote delle attività distribuite non devono necessariamente essere tutte uniformi quanto al genere di attività. Ogni ripartizione delle attività sarà fatta nei tempi determinati dal Consiglio dei Governatori e alle condizioni da esso ritenute giuste ed eque. (b) La Banca distribuirà qualsiasi attività rimanente dei Fondi Speciali in conformità con i termini stabiliti dagli accordi relativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo