Accordo

Art. 19

Operazioni di provvista e altri poteri

In vigore dal 13 mar 1999
. Operazioni di provvista e altri poteri Oltre ai poteri altrove specificati nel presente Accordo, la Banca ha il potere di: (a) prendere in prestito fondi nei membri o altrove, fatto salvo il potere di ogni membro, al momento del suo ingresso nella Banca o in una data successiva da lui fissata, di notificare alla Banca che: (i) prima di effettuare una vendita di proprie obbligazioni sul mercato di un membro, la Banca ne abbia ottenuto l'approvazione; e/o (ii) nel caso in cui le obbligazioni della Banca siano denominate nella divisa di un membro, la Banca ne abbia ottenuto l'approvazione; (b) investire o depositare i fondi non necessari per le sue operazioni; (c) acquistare e vendere, sul mercato secondario, titoli che la Banca ha emesso, garantito o nei quali abbia investito; (d) garantire titoli nei quali abbia investito per facilitarne la vendita; (e) esercitare quegli ulteriori poteri ed adottare quelle ulteriori norme che possano rendersi necessarii o appropriati per il perseguimento delle proprie finalità stabilite dall' del presente Accordo; e (f) concludere accordi di cooperazione con qualunque soggetto o soggetti pubblici o privati.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-19

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