Accordo

Art. 24

Stanziamento del reddito netto

In vigore dal 13 mar 1999
. Stanziamento del reddito netto (a) Qualora reputi che il livello delle riserve sia adeguato e che la Banca abbia effettuato i necessari accantonamenti a fronte di possibili perdite ai sensi del paragrafo (a) dell' del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori può decidere, a maggioranza speciale, che una porzione del reddito netto o delle eccedenze venga distribuita ai membri sotto forma di dividendo o ad altro soggetto o fondo per finalità coerenti con quelle della Banca. (b) Qualsiasi distribuzione di questo tipo ai membri è effettuata in proporzione alla quota di capitale della Banca di ciascun membro, purchè nell'effettuare tale calcolo siano presi in considerazione solo i pagamenti ricevuti in contanti e le "promissory notes" incassate relativamente a tali quote entro e non oltre la fine dell'anno finanziario interessato. I pagamenti in favore di ciascun membro e l'uso che ne viene fatto dal membro ricevente non possono essere soggetti a restrizioni da parte di alcun membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo