Accordo

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione

In vigore dal 13 mar 1999
. Il Consiglio di Amministrazione (a) Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita, oltre ai poteri ad esso espressamente conferiti nel presente Accordo, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori. In particolare: (i) prepara i lavori del Consiglio dei Governatori; (ii) stabilisce le politiche riguardanti, tra l'altro: a) le operazioni e la gestione finanziaria della banca; e b) la piena pubblicità delle informazioni non confidenziali e, quando appropriato, la consultazione e altre forme di partecipazione delle comunità locali nel corso del ciclo del progetto; (iii) sottopone all'approvazione del Consiglio dei Governatori i conti certificati per ciascun anno finanziario; (iv) approva il bilancio della Banca, comprese le risorse per il Fo- rum; e (v) informa periodicamente il Consiglio dei Governatori circa i progressi nel campo della cooperazione economica regionale; (b) Tranne nel caso in cui il Consiglio dei Governatori decida diversamente a maggioranza speciale, (i) qualunque Governatore che rappresenti un membro con almeno quattro per cento del capitale autorizzato può eleggere un Amministratore; (ii) operando d'intesa due o più Governatori che rappresentino membri con almeno il quattro per cento del capitale autorizzato possono eleggere un Amministratore. Qualora tale Governatore o tali Governatori rappresentino membri che abbiano aderito al presente Accordo dopo un'elezione generale degli Amministratori, quale quella tenuta nel corso della riunione inaugurale, ogni Amministratore eletto da tale o tali Governatori resta in carica per un periodo che termina insieme a quello degli Amministratori eletti nel corso di quell'elezione generale. Ogni Amministratore può nominare un Vice Amministratore con pieni poteri di agire in sua vece in caso di sua assenza o impossibilità di agire. (c) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per non più di un periodo successivo. Restano in carica fino a quando i loro successori non siano stati nominati ed abbiano assunto l'incarico. Se la carica di Amministratore diviene vacante più di centottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore devono nominare un successore per il resto del mandato. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Se la carica di Amministratore diviene vacante fino a centottanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore possono nominare un successore per il resto del mandato. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Nel periodo di vacanza, il Vice Amministratore del precedente Amministratore esercita le funzioni di quest'ultimo, tranne quella di nominare un Vice Amministratore. (d) Il Presidente presiede ex officio il Consiglio di Amministrazione, ma non ha potere di voto, tranne voto decisivo nel caso di parità dei voti espressi; (e) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente per iniziativa di questi o su richiesta di tre Amministratori. Il quorum per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituito dalla maggioranza degli Amministratori che rappresentino almeno i due terzi del potere di voto totale. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire con regolamento una procedura per cui il suo Presidente possa, quando lo ritenga opportuno per gli interessi della Banca, richiedere una decisione del Consiglio di Amministrazione su una questione specifica senza convocare una riunione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire procedure per l'approvazione di particolari operazioni finanziarie. (f) Il Consiglio di Amministrazione non si riunisce in sessioni con- tinue, non risiede nella Banca e non percepisce alcuna remunerazione o rimborso. Il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza speciale e secondo i termini e le condizioni che ritiene di stabilire, sostituire il Consiglio di Amministrazione non residente con un Consiglio di Amministrazione residente composto da non più di dodici Amministratori.
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