Accordo

Art. 26

Rapporti

In vigore dal 13 mar 1999
. Rapporti (a) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto certificato della sua situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni, e presenta agli Amministratori ad intervalli non superiori a tre mesi una relazione riassuntiva dei conti finanziari. (b) La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attività e pubblica ogni altro rapporto che ritenga utile alla promozione delle proprie finalità. (c) Copie di tutti i rapporti e le relazioni, preparati ai sensi del presente articolo, sono distribuite ai membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo