Accordo
Art. 26
Rapporti
In vigore dal 13 mar 1999
. Rapporti
(a) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto certificato della sua situazione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni, e presenta agli Amministratori ad intervalli non superiori a tre mesi una relazione riassuntiva dei conti finanziari.
(b) La Banca riferisce annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attività e pubblica ogni altro rapporto che ritenga utile alla promozione delle proprie finalità.
(c) Copie di tutti i rapporti e le relazioni, preparati ai sensi del presente articolo, sono distribuite ai membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-26