Accordo
Art. 23
Perdite e riserve
In vigore dal 13 mar 1999
. Perdite e riserve
(a) Nelle operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi è una sua partecipazione, e in caso di perdite in investimenti azionari, la Banca intraprenderà le azioni che riterrà opportune. La Banca manterrà adeguate riserve e/o accantonamenti a fronte di possibili perdite.
(b) Le perdite derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca saranno imputate:
(i) innanzitutto agli accantonamenti di cui al paragrafo (a) del presente Articolo;
(ii) in secondo luogo al reddito netto;
(iii) in terzo luogo alle riserve e alle eccedenze;
(iv) in quarto luogo al capitale versato; non indisponibile e.fo on (v) infine ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non chiamato che deve essere richiamato conformemente a quanto disposto dal paragrafo (d) dell' del Prospetto A del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-23