Accordo

Art. 18

Erogazione di prestiti, aggiudicazione dei contratti e attività susseguenti

In vigore dal 13 mar 1999
. Erogazione di prestiti, aggiudicazione dei contratti e attività susseguenti (a) Nel caso di un prestito diretto effettuato dalla Banca, la Banca consente al beneficiario il tiraggio dei fondi solamente a fronte di spese effettivamente sostenute. (b) Nelle sue operazioni finanziarie, la Banca non pone restrizioni sulla fornitura di beni e servizi da parte di qualsiasi membro e, in tutti i casi appropriati, condiziona i suoi prestiti e le altre operazioni all'effettuazione di gare d'appalto internazionali. (c) La Banca prende le misure necessarie ad assicurare che i proventi di qualunque prestito effettuato, garantito o cui la Banca concorra, o qualsiasi investimento azionario effettuato dalla Banca, siano adoperati solamente per gli obiettivi per i quali il prestito o l'investimento azionario sia stato effettuato e con la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-18

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