Accordo
Art. 17
Termini e condizioni degli strumenti finanziari
In vigore dal 13 mar 1999
. Termini e condizioni degli strumenti finanziari
(a) La Banca determina i termini e le condizioni di ciascun contratto di prestito e di garanzia, soggetti alle norme ed ai regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel determinare tali termini e condizioni, la Banca tiene pienamente conto della necessità di salvaguardare il suo reddito. La Banca non copre l'ammontare o la perdita totale di alcun prestito garantito.
(b) Nei suoi investimenti in imprese individuali, la Banca effettua i suoi finanziamenti secondo i termini e le condizioni che ritiene ap- propriate, tenendo conto delle esigenze dell'impresa, dei rischi assunti dalla Banca, e dei termini e delle condizioni normalmente ottenuti dagli investitori privati per simili finanziamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-17