Accordo

Art. 13

Limiti generali alle operazioni

In vigore dal 13 mar 1999
. Limiti generali alle operazioni (a) L'ammontare totale di prestiti in sospeso, investimenti azionari e garanzie effettuati o emessi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non deve in nessun caso essere aumentato, qualora in virtù di tale aumento si superasse l'ammontare effettivo totale del suo capitale sottoscritto, riserve e eccedenze incluse nelle sue risorse di capitale ordinario. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri e procedure per chiedere garanzie a fronte di questo limite. (b) La Banca non emette garanzie per crediti all'esportazione. Tutti i prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, e tutti gli investimenti azionari della Banca sono finalizzati a progetti specifici. La Banca non si occupa di attività di prestito a rapida erogazione a sostegno di politiche economiche non direttamente finalizzate a progetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo