Accordo
Art. 13
Limiti generali alle operazioni
In vigore dal 13 mar 1999
. Limiti generali alle operazioni
(a) L'ammontare totale di prestiti in sospeso, investimenti azionari e garanzie effettuati o emessi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non deve in nessun caso essere aumentato, qualora in virtù di tale aumento si superasse l'ammontare effettivo totale del suo capitale sottoscritto, riserve e eccedenze incluse nelle sue risorse di capitale ordinario.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce criteri e procedure per chiedere garanzie a fronte di questo limite.
(b) La Banca non emette garanzie per crediti all'esportazione. Tutti i prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, e tutti gli investimenti azionari della Banca sono finalizzati a progetti specifici.
La Banca non si occupa di attività di prestito a rapida erogazione a sostegno di politiche economiche non direttamente finalizzate a progetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-13