Accordo

Art. 10

Ubicazione delle operazioni finanziarie

In vigore dal 13 mar 1999
. Ubicazione delle operazioni finanziarie La Banca può condurre le sue operazioni finanziarie in quei membri regionali che: (a) siano impegnati e incoraggino il processo di pace nella regione, osservino i principi dichiarati nei punti (i) e (ii) del paragrafo (a) dell' del presente Accordo; e.fo on (b) stiano procedendo stabilmente verso economie orientate al mercato e verso la promozione dell'iniziativa privata e imprenditoriale.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-10

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