Accordo
Art. 4
Membri
In vigore dal 13 mar 1999
. Membri
(a) I Membri originari sono elencati nel Prospetto A del
presente Accordo e si impegnano a:
(i) ottenere una pace totale nel Medio Oriente e
sostenere il processo di pace iniziato a Madrid
nell'ottobre del 1991; e.fo on
(ii) promuovere la cooperazione economica nell'ambito
della regione, inclusa la liberalizzazione degli scambi
e la rimozione delle barriere e delle restrizioni
commerciali, e integrare le rispettive economie
nell'economia globale;
ma possono essere membri originari solamente qualora diventino parti del presente Accordo entro e non oltre il 31 ottobre 1997 o in data successiva eventualmente decisa dal Consiglio dei Governatori.
(b) Il Consiglio dei Governatori può decidere a maggioranza speciale di ammettere nuovi membri della Banca che aderiscano ai principi dichiarati nei sottoparagrafi (i) e (ii) del paragrafo (a) del presente Articolo, e che possono o no diventare membri originari ai sensi del paragrafo (a) del presente Articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-4