Accordo

Art. 6

Risorse dei Fondi Speciali Volontari

In vigore dal 13 mar 1999
. Risorse dei Fondi Speciali Volontari (a) Al fine di perseguire i propri scopi, e consapevole del fatto che risorse agevolate possono accelerare lo sviluppo delle economie più deboli dei membri regionali, la Banca può ricercare il contributo volontario di Fondi Speciali, e accettare l'amministrazione di Fondi Speciali cui volontariamente si contribuisce, da usarsi nei modi e secondo termini e condizioni compatibili con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. Gli Accordi possono stabilire che un Fondo Speciale sia reso disponibile a tassi agevolati o in forma di doni per progetti, e possa essere utilizzato per finanziare studi e servizi di consulenza al fine di promuovere la cooperazione economica nella regione, per finanziare assistenza tecnica per la preparazione di progetti, per dare sostegno alla realizzazione dei progetti, e per fornire altra assistenza. (b) Le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono in ogni circostanza e sotto tutti i rispetti conservate, utilizzate, impegnate, contabilizzate e investite o altrimenti collocate del tutto separatamente dalle risorse ordinarie. L'intero costo dell'amministrazione di qualsiasi Fondo Speciale è imputato a quel Fondo Speciale. Le risorse ordinarie della Banca non sono in nessun caso impegnate, o adoperate per pagare, perdite o passività derivanti da attività per le quali risorse di Fondi Speciali siano state originariamente adoperate o impegnate.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-6

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