Accordo
Art. 3
Cooperazione con le altre organizzazioni internazionali
In vigore dal 13 mar 1999
. Cooperazione con le altre organizzazioni internazionali Per conseguire i suoi scopi, la Banca lavora in stretta collaborazione con tutti i suoi membri e, nel modo ritenuto appropriato entro i termini del presente Accordo, con qualunque organizzazione internazionale, organizzazione regionale o altra organizzazione riconosciuta, sia pubblica sia privata, le cui attività siano coerenti con l'agevolazione dello sviluppo economico e degli investimenti nella regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-3