Accordo
Art. 11
Autorità generali
In vigore dal 13 mar 1999
. Autorità generali
(a) Per raggiungere gli obiettivi della Banca, e per realizzare i principi fondamentali per le sue operazioni finanziarie dichiarati neè paragrafo (a) dell' del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la Banca ad esercitare qualunque o tutte le seguenti autorità, compatibilmente con pratiche prudenti di gestione finanziaria e con i bisogni in evoluzione della regione.
La Banca può:
(i) fare o partecipare a, o fornire garanzie per, prestiti;
(ii) investire nel capitale azionario di imprese; e/o
(iii) fornire consulenza finanziaria, addestramento sui temi economici, gestionali, finanziari e legali, ricerca, e altre forme di assistenza tecnica; nel fornire assistenza al settore delle imprese private, la Banca può aiutarle a coordinarsi con agenzie di promozione degli investimenti e altre facilitazioni finanziarie e a superare gli ostacoli agli investimenti nella regione.
(b) La Banca può esercitare le proprie autorità al fine di fornire sostegno:
(i) a qualsiasi impresa del settore privato in un membro;
(ii) allo sviluppo delle infrastrutture, ad altri progetti con significativi benefici economici per la regione dando particolare
rilievo alla partecipazione del settore privato; o.fo on
(iii) a qualunque impresa pubblica in via di privatizzazione, a patto che l'impresa operi autonomamente, senza sussidi, in una situazione di mercato competitivo e sia soggetta a normativa sul fallimento.
Storico versioni
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