Accordo

Art. 11

Autorità generali

In vigore dal 13 mar 1999
. Autorità generali (a) Per raggiungere gli obiettivi della Banca, e per realizzare i principi fondamentali per le sue operazioni finanziarie dichiarati neè paragrafo (a) dell' del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la Banca ad esercitare qualunque o tutte le seguenti autorità, compatibilmente con pratiche prudenti di gestione finanziaria e con i bisogni in evoluzione della regione. La Banca può: (i) fare o partecipare a, o fornire garanzie per, prestiti; (ii) investire nel capitale azionario di imprese; e/o (iii) fornire consulenza finanziaria, addestramento sui temi economici, gestionali, finanziari e legali, ricerca, e altre forme di assistenza tecnica; nel fornire assistenza al settore delle imprese private, la Banca può aiutarle a coordinarsi con agenzie di promozione degli investimenti e altre facilitazioni finanziarie e a superare gli ostacoli agli investimenti nella regione. (b) La Banca può esercitare le proprie autorità al fine di fornire sostegno: (i) a qualsiasi impresa del settore privato in un membro; (ii) allo sviluppo delle infrastrutture, ad altri progetti con significativi benefici economici per la regione dando particolare rilievo alla partecipazione del settore privato; o.fo on (iii) a qualunque impresa pubblica in via di privatizzazione, a patto che l'impresa operi autonomamente, senza sussidi, in una situazione di mercato competitivo e sia soggetta a normativa sul fallimento.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-11

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