Accordo
Art. 14
Altri principi operativi
In vigore dal 13 mar 1999
. Altri principi operativi
(a) La Banca svolge le sue attività secondo solide politiche bancarie e d'affari e pratiche di prudente gestione finanziaria con lo scopo di preservare in ogni caso la sua capacità di far fronte alle sue obbligazioni finanziarie.
(b) Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alle possibilità che il beneficiario e il suo garante, qualora ve ne sia uno, siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento.
(c) Prima che la Banca effettui o emetta un prestito, una garanzia o un investimento azionario, il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto riguardante la proposta, insieme a raccomandazioni, sulla base di uno studio effettuato dal personale.
Il Consiglio di Amministrazione decide di tali proposte in conformità con le regole procedurali adottate.
(d) Qualora il beneficiario di prestiti o garanzie di prestiti non sia esso stesso un membro ma uno strumento di un membro o di membri, la Banca può richiedere al membro o ai membri interessati, o a un ente pubblico di tale membro o tali membri che sia accettato dalla Banca, di garantire il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di altre commissioni ed oneri sul prestito in conformità con i termini relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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