Accordo
Art. 12
Mobilizzazione di altre risorse di capitale
In vigore dal 13 mar 1999
. Mobilizzazione di altre risorse di capitale
(a) La Banca non intraprende alcun finanziamento, o fornisce alcuna agevolazione, qualora il richiedente possa ottenere finanziamenti sufficienti o agevolazioni da altre fonti a termini e condizioni che la Banca consideri ragionevoli.
(b) Al fine di mobilizzare altri flussi di capitale privati o pubblici:
(i) la Banca assicura che i progetti che essa finanzia siano finanziati anche da istituzioni multilaterali, banche commerciali o altre fonti interessate, fatta eccezione per quanto stabilito dal
Consiglio di Amministrazione; e
(ii) nei suoi investimenti azionari, la Banca non mira ad ottenere una posizione di controllo dell'impresa interessata e non esercita un tale controllo o assume responsabilità diretta di gestione di alcuna impresa nella quale abbia effettuato un investimento eccetto nel caso di perdita reale o temuta di uno qualsiasi dei suoi investimenti, di effettiva o temuta insolvenza dell'impresa in cui tale investimento sia stato effettuato, o altre situazioni che, a parere della Banca, minaccino di mettere a repentaglio qualunque simile investimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-12