Accordo
Art. 21
Libero utilizzo delle divise
In vigore dal 13 mar 1999
. Libero utilizzo delle divise
I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla detenzione, all'uso o al trasferimento da parte della Banca delle seguenti divise:
(a) divise ricevute dalla banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all' del presente Accordo;
(b) divise ottenute dalla Banca attraverso l'attività di provvista; (c) divise e altre risorse amministrate dalla Banca in quanto
contributi ai Fondi speciali; e
(d) divise ricevute dalla Banca quali rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi, di premi o di altri oneri derivanti da prestiti, investimenti o garanzie, o di proventi derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai paragrafi da (a) a (c) del presente Articolo, o in pagamento di commissioni, competenze o altri oneri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-21