Accordo

Art. 21

Libero utilizzo delle divise

In vigore dal 13 mar 1999
. Libero utilizzo delle divise I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla detenzione, all'uso o al trasferimento da parte della Banca delle seguenti divise: (a) divise ricevute dalla banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all' del presente Accordo; (b) divise ottenute dalla Banca attraverso l'attività di provvista; (c) divise e altre risorse amministrate dalla Banca in quanto contributi ai Fondi speciali; e (d) divise ricevute dalla Banca quali rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi, di premi o di altri oneri derivanti da prestiti, investimenti o garanzie, o di proventi derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai paragrafi da (a) a (c) del presente Articolo, o in pagamento di commissioni, competenze o altri oneri.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-21

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