Accordo

Art. 31

Votazioni

In vigore dal 13 mar 1999
. Votazioni (a) Il potere di voto di ciascun membro è uguale al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Nell'eventualità che un membro non paghi una parte dell'ammontare dovuto per la porzione da versare delle azioni da esso sottoscritte conformemente all' del presente Accordo, e fintanto che continui in tale inadempienza, tale membro non può esercitare quella percentuale del suo potere di voto pari al rapporto percentuale tra l'ammontare dovuto, ma non pagato, ed il totale della parte versata delle azioni sottoscritte da quel membro nel capitale della Banca. (b) Nelle votazioni del Consiglio dei Governatori ciascun Governatore ha diritto di esprimere i voti del membro da esso rappresentato. Salva esplicita diversa disposizione del presente Accordo, tutte le decisioni del Consiglio dei Governatori sono adottate a maggioranza semplice del potere di voto dei membri votanti. (c) Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha diritto di esprimere il numero di voti cui hanno diritto i Governatori che lo hanno eletto. Un Amministratore che rappresenta più di un membro della Banca può esprimere separatamente i voti dei membri che rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente previsto nei presente Statuto, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice del potere di voto degli Amministratori votanti.
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