Accordo
Art. 35
Procedimenti legali
In vigore dal 13 mar 1999
. Procedimenti legali
Azioni legali oltre quelle rientranti nel campo dell' di questo Accordo possono essere intraprese nei confronti della Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione in un membro ove la Banca abbia un ufficio o abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione. Nessuna azione contro la Banca può essere intentata (i) da membri o da persone che agiscono per un membro o vantano rivendicazioni da esso o (ii) per problemi di personale. Le proprietà e le attività della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da qualunque forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva o giudizio contro la Banca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-35