Accordo

Art. 36

Attività

In vigore dal 13 mar 1999
. Attività (a) Le proprietà e le attività della Banca, comprese le attività dei Fondi Speciali, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di sequestro, ordinata dal potere esecutivo o legislativo. (b) Nella misura necessaria per attuare le proprie operazioni sotto tale Accordo, tutte le proprietà e le attività della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-36

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