Accordo
Art. 40
Applicazione del presente capitolo
In vigore dal 13 mar 1999
. Applicazione del presente capitolo
Ciascun membro deve adottare prontamente quei provvedimenti necessari nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di rendere efficaci in accordo con la propria legislazione le disposizioni di questo capitolo, e deve informare la Banca in modo dettagliato sulle misure adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-40