Accordo

Art. 39

Imposte

In vigore dal 13 mar 1999
. Imposte (a) La Banca, le sue attività, proprietà ed entrate, e le sue operazioni e transazioni autorizzate da tale Accordo, è esente da qualsiasi imposta e dazi doganali. La Banca è immune anche da responsabilità di esazione o pagamento di qualsiasi tassa o imposta. (b) Gli stipendi e gli altri emolumenti pagati dalla Banca ai Presidenti, funzionari o impiegati della stessa non sono gravati da nessuna tassa, a meno che un membro depositi, con il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo, una dichiarazione che tale membro intende mantenere per sè e per le sue suddivisioni politiche il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale paese membro. la Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte. La Banca è esente da qualsiasi obbligo di pagamento, ritenuta o esazione di tali imposte. (c) Nessuna tassa di alcun genere è imposta sulle obbligazioni o sui titoli emessi o garantiti dalla Banca, compresi i dividendi o gli interessi relativi, quale ne sia il detentore, se tale tassa sia discriminatoria nei confronti di tale obbligazione o titolo o investimento per il fatto che esso sia (stato) emesso o garantito dalla Banca, o se la sola base giuridica per tale imposta sia il luogo o la divisa di emissione, resa pagabile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro mantenuto dalla Banca.
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