Accordo
Art. 38
Funzionari della Banca
In vigore dal 13 mar 1999
. Funzionari della Banca
(a) Tutti i Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari, gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, e il Presidente:
(i) sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nella loro capacità ufficiale, e godono dell'inviolabilità di tutte le loro carte e documenti. Tale immunità non è applicata, tuttavia, alla responsabilità civile in caso di danno derivante da un incidente stradale causato da Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati, esperti o dal Presidente;
(ii) non essendo cittadini locali, sono loro accordate le stesse immunità da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale, e le stesse facilitazioni relative alle norme sui cambi, di quelle accordate dai membri ai rappresentanti. funzionari e impiegati di
grado equivalente di altri membri; e
(iii) per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio, è garantito lo stesso trattamento che viene accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di altri membri.
(b) Ai coniugi e ai diretti dipendenti del Presidente, dei funzionari, impiegati ed esperti che stiano svolgendo missioni per la Banca, che siano residenti nel paese in cui si trova la sede principale della Banca o qualsiasi altro ufficio o agenzia della Banca, ove sia possibile, compatibilmente con la legge di quel membro, deve essere concessa l'opportunità di impiego in quel membro.
Storico versioni
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