Accordo

Art. 33

Depositari e canale di comunicazione

In vigore dal 13 mar 1999
. Depositari e canale di comunicazione (a) Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attività della Banca. (b) Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la Banca può comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto. Nelle situazioni in cui è richiesta l'approvazione di un membro affinché una determinata azione possa essere intrapresa dalla Banca, tale approvazione è data per concessa a meno che il membro muova obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo che la Banca può fissare al momento della notifica al membro dell'azione proposta.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-33

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