Accordo

Art. 37

Archivi e Comunicazioni

In vigore dal 13 mar 1999
. Archivi e Comunicazioni (a) Gli archivi della Banca sono inviolabili, ovunque essi si trovino. (b) Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro lo stesso trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59#art-a-37

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