Accordo

Art. 45

In vigore dal 19 apr 1998
1. Nel corso del periodo transitorio di cui all', la Slovenia agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i) un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società e cittadini comunitari di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato IX a), per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'; ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Slovenia, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Slovenia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio, rispetto alle società e ai cittadini della Slovenia. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono: - un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società slovene sul territorio comunitario di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi; - un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate slovene stabilite sul loro territorio, di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio. 4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 3 si applica allo stabilimento e all'attività delle società e dei cittadini comunitari sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'. 5. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai settori o alle questioni elencati all'allegato IX b). 6. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato IX a) e l'inserimento di settori o questioni elencati nell'allegato IX b) nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere modificati con decisione del consiglio di associazione. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Slovenia e qualora se ne presenti la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati settori o questioni elencati nell'allegato IX a). 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i cittadini comunitari e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Slovenia. b) Le filiali di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono i cittadini e le società slovene, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio. c) La Slovenia riconosce i diritti di cui alla lettera b) ai cittadini comunitari e alle filiali di società comunitarie entro la fine della prima fase del periodo transitorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo