Accordo›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 19 apr 1998
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori sloveni accordate dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.
2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-42