Accordo
Art. 47
In vigore dal 19 apr 1998
Ai fini del presente accordo,
a) per "società comunitaria" o "società slovena" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Slovenia. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia solo la sede legate sul territorio dalla Comunità o della Slovenia viene considerata una società comunitaria o slovena se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Slovenia.
b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima.
c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere
attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, nè conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le società comunitarie o slovene, il
diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Slovenia o nella Comunità.
e) per "attività" si intendono quelle economiche.
f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Slovenia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Slovenia.
h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Slovenia stabiliti al di fuori della Comunità e della Slovenia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Slovenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Slovenia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Slovenia in base alle rispettive legislazioni.
i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato IX c). Il consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-47