Accordo

Art. 49

In vigore dal 19 apr 1998
1. Le disposizioni degli non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-49

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