Accordo
Art. 46
In vigore dal 19 apr 1998
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-46